Art. 31 Decreto Legge 69/2013: semplificazioni in materia di Durc
05/09/2013 16:10Si comunica che il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 contiene, all'art. 31 "semplificazioni in materia di Durc", alcune disposizioni riguardanti il rilascio del documento di regolarità contributiva.
- Conferma dell'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, dell'acquisizione d'ufficio del Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'impresa affidataria e a quelle subappaltatrici.
- Conferma dell'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, con il pagamento diretto nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e della Cassa Edile nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori, che segnalino un'inadempienza contributiva.
- Nel ribadire che il Durc deve essere acquisito d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL e liquidazione finale), il decreto ne stabilisce la validità di 180 giorni dalla data di emissione e ne consente l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse. La norma precisa, infatti, che il Durc richiesto per verifica dell'autodichiarazione per la partecipazione alla gara d'appalto può essere utilizzato, se in corso di validità, anche per le fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto mentre il Durc richiesto per SAL è valido anche per certificati di collaudo, regolare esecuzione o conformità ma non è utilizzabile per il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc.
- Obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per il pagamento dei SAL che ricadono all'interno del periodo di validità di ciascun documento.
NORMATIVA_ART_31_n_69_2013.pdf